Ai sensi dell’art. 5, par. 2, del Regolamento istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Reg. UE 2021/241) il PNRR può finanziare soltanto misure rispettose del principio “Do no significant harm” (DNSH) o “non arrecare un danno significativo”.
Detto principio, che fa diretto riferimento agli obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (c.d. Green Deal europeo) è regolato in maniera compiuta dal Reg. UE 2020/852 (cd. Regolamento “tassonomia”), il cui art. 3 stabilisce che un’attività economica è sostenibile quando non arreca un danno significativo a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:
- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un’economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Di seguito le principali indicazioni e gli strumenti messi a disposizione dal Ministero della cultura per il rispetto di tali obiettivi nell’attuazione del PNRR.
L’accesso ai finanziamenti PNRR è condizionato al conseguimento di misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica e che, in nessun caso, violino il principio ambientale del “Do No Significant Harm” (DNSH), definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 e verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241, secondo il quale nessun investimento sostenuto dal PNRR deve arrecare danno all’ambiente e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il principio ambientale del DNSH da rispettare lungo tutta la fase di attuazione del progetto PNRR, si basa su quanto specificato alle Circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze:
- n. 32 del 30 dicembre 2021 “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- n. 33 del 13 ottobre 2022, “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- n. 22 del 14 maggio 2024, “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.
La Guida Operativa predisposta dal MEF – RGS prevede schede tecniche che illustrano i vincoli da tenere in considerazione in fase realizzativa a seconda della tipologia di intervento da realizzare e check list di controllo da compilare nella fase di avvio delle attività (es. procedura per l’acquisto di un veicolo) (ex ante) e nella fase di chiusura delle medesime attività (ex post).
Per quanto riguarda la compilazione delle check list ex ante:
- Risposta affermativa “SI”: rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuata nella check list, da indicare puntualmente e allegare alla CL. Nei casi in cui è applicabile, l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l’utilizzo. Risposta “NON APPLICABILE”: equivale ad affermare che l’elemento di controllo preso in considerazione non è pertinente rispetto agli interventi da realizzare. Quindi, nel caso in cui l’intervento non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna “NON APPLICABILE” andranno esplicitate nel corrispondente campo “Note” le ragioni di non applicabilità. Esempi di non applicabilità possono essere:
- nel caso di ristrutturazioni di edifici che non hanno comportato il rifacimento degli impianti idrici, non sono applicabili i requisiti di risparmio idrico DNSH richiamati per le utenze;
- nel caso di interventi di ristrutturazione su edifici costruiti successivamente al bando dell’amianto (1992), non è necessario svolgere un censimento dei manufatti contenenti amianto;
- nel caso di interventi che non hanno comportato la produzione di rifiuti da demolizione, non si applica il requisito della destinazione ad una operazione “R” (recupero rifiuti) del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione.
- Risposta negativa “NO”: significa riconoscere che il vincolo è applicabile ma che non è stato ancora tenuto in conto. In questo caso, andrà esplicitamente indicato nel corrispondente campo “Note”, avuto riguardo al caso specifico:
- a) che è possibile sanare tale lacuna;
- b) le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.
Con riferimento alle check list ex post, si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:
- con risposta “SI”, se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti da indicare puntualmente e allegare alla CL o siano state adottate le relative misure di mitigazione.
- con risposta “NON APPLICABILE” specificando le motivazioni nel corrispondente campo “Note”.
- Eventuali risposte “NO” che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.
Resta in ogni caso all’Amministrazione titolare la valutazione delle check list compilate e la conseguente decisione ultima su quali interventi portare a rendicontazione.
Nel caso di singoli progetti, per loro caratteristiche o per dimensione dell’intervento è possibile che alcuni criteri risultino non applicabili o non verificati. In tal caso si raccomanda l’inserimento di una motivazione che indichi perché si ritiene non applicabile il criterio (per esempio per la ridotta dimensione finanziaria o per la tipologia di intervento).
Il soggetto attuatore, sia nella fase di presentazione, sia in fase di realizzazione del progetto, deve garantire il rispetto del principio del DNSH dimostrando, in coerenza con quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS di riferimento, che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di avvio/attuazione il Soggetto Attuatore deve:
- già nelle fasi di ideazione progettuale, inserire negli atti di programmazione attuativa di competenza e nei documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche) e/o nelle richieste di preventivi per la scelta dei fornitori/esecutori delle opere e forniture/servizi le prescrizioni essenziali per l’assolvimento del DNSH, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate;
- prevedere nei contratti con i fornitori/esecutori indicazioni e prescrizioni di rispetto e conformità al principio DNSH;
- monitorare gli impegni in tema di rispetto della condizionalità sino alla fase di conclusione/ collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’intervento e le evidenze attestanti i controlli svolti devono essere prodotte al MiC sia in sede di monitoraggio sia di rendicontazione delle realizzazioni di progetto.
N.B. Nel caso di Soggetti Attuatori privati il rispetto del principio DNSH deve essere accertato con riferimento alla richiesta di preventivi e/o ai contratti con i fornitori e agli eventuali allegati progettuali.
In fase di rendicontazione delle spese e degli eventuali obiettivi intermedi e finali di progetto (M/T) il Soggetto attuatore deve rilasciare, mediante caricamento in Regis nella sezione Allegati della tile Anagrafica”:
- dichiarazione sull’associazione del progetto alla/e pertinenti scheda/e DNSH secondo il format specificatamente definito dal Mic (cfr. Allegato 7 alle Linee Guida – Format_Disan Attinenza Progetto- schede_guida_operativa_DNSH);
- dichiarazione, in occasione di ogni rendiconto di progetto, sulla conformità delle spese sostenute esposte a rendicontazione ai requisiti DNSH del progetto di riferimento, mediante compilazione del perinente punto di controllo della check list di autocontrollo del soggetto attuatore del rendiconto (cfr. Allegato 1 alle Linee Guida – CL Autocontrollo SA_Rendiconto (Sezione 7));
- attestazione di rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto dalle Circolare MEF-RGS n.33 del 13/10/2022 e s.m.i.e nello specifico:
- Check list DNSH compilate attestanti il rispetto del principio DNSH e documentazione comprovante a supporto. Il Soggetto attuatore deve selezionare la/e check list applicabile/i in funzione della misura e dell’intervento realizzato come dichiarate al precedente punto 1.
- Le Check list DNSH devono essere compilate in tutti i campi e nello specifico dove presente NO o N.A. deve essere indicata una motivazione nel corrispondente campo “Note”, mentre per i punti di controllo con risposta affermativa (SI) deve essere allegata la documentazione comprovante (certificazioni di prodotto, APE ex ante, ecc.) che consente di confrontare quanto previsto nelle schede di controllo DNSH e la documentazione relativa al progetto.
- Il Soggetto attuatore a fine progetto deve compilare la Check list DNSH “ex post” e allegare la documentazione comprovante a supporto (certificazioni di prodotto, APE ex post, schede tecniche materiali, dichiarazione stoccaggio, ecc.) che consente di confrontare quanto previsto nelle schede di controllo DNSH e la documentazione relativa al progetto accertandone la conformità alle schede DNSH e al regime dell’Investimento.
La/e Check list DNSH ex ante ed ex post riguarda il progetto e non la singola procedura, pertanto in sede di rendicontazione va sempre allegata:
- la dichiarazione di associazione progetto-schede DNSH;
- la/e check list DNSH associate al progetto e la documentazione a supporto del rispetto dei punti di controllo della CL.
Il rispetto del principio DNSH sarà pertanto verificato mediante controllo della conformità ai punti di controllo previsti nelle checklist DNSH di verifica per ciascun settore pertinente in relazione alle attività del progetto.
Il rispetto del principio DNSH è condizione abilitante per rendicontare le somme sostenute relative alla realizzazione del progetto finanziato e riceverne il rimborso e la verifica del suo rispetto è competenza, in prima istanza, del Soggetto Attuatore. In caso di assenza delle verifiche predette e/o di mancato rispetto del principio DNSH, il MiC non erogherà alcun importo al Soggetto Attuatore.
FOCUS: Principio DNSH e rapporto con i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il Principio Do No Significant Harm – DNSH impone di vigilare affinché gli interventi finanziati con i fondi PNRR non arrechino nessun danno significativo all’ambiente, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/852 e dagli Atti delegati della Commissione (Reg. (UE) 2021/2139, 2023/2486). Tali normative definiscono i criteri generali che le attività economiche finanziate con fondi europei devono rispettare per contribuire agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento.
Il Regolamento, ai fini del rispetto del principio DNSH, individua sei criteri generali: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 4) transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 6) protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
CAM (Criteri Ambientali Minimi) nazionali e DNSH comunitario:
Una misura conforme ai CAM non è automaticamente conforme al principio del DNSH poiché dipende dal grado di aggiornamento dei criteri ambientali minimi e dai criteri di vaglio tecnico da rispettare secondo il Regolamento della Tassonomia (Regolamento UE 2020/852). Infatti, gli atti del Green Public Procurement dell’UE contengono dei criteri più recenti rispetto ai CAM nazionali. Inoltre, il Regolamento della Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico sul principio DNSH hanno introdotto dei nuovi elementi (es. analisi rischio climatico), che finora non erano stati presi in considerazione né dai criteri ambientali minimi né tantomeno da altre normative nazionali/comunitarie disponibili. Pertanto, la conformità ai criteri ambientali minimi potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH.
In considerazione della rilevanza di alcune schede tecniche della Guida operativa DNSH rispetto agli interventi finanziati nell’ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero della cultura, l’Unità di Missione ha messo a disposizione alcuni strumenti di supporto per la compilazione delle corrispondenti checklist.
Le istruzioni offerte, che hanno l’esclusivo fine di agevolare gli adempimenti relativi alla compilazione delle checklist della Guida Operativa DNSH, non costituiscono “fonte” vincolante e superano, per la scheda presa in considerazione, i contenuti di cui alle precedenti “sintesi degli adempimenti”, già diffuse dall’Unità di Missione con specifiche note.
Gli strumenti attualmente disponibili, aggiornati alla III^ edizione della Guida operativa DNSH, riguardano le checklist relative alle seguenti schede:
- n. 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali” – Regime 2;
- n. 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- n. 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”;
- n. 6 “Servizi informatici di hosting e cloud” – Regime 2;
- n. 8 “Data center” – Regime 2;
- n. 9 “Acquisto di veicoli” – Regime 2;
- n. 12 “Produzione elettricità da pannelli solari”;
- n. 18 “Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica”;
- n. 19 “Imboschimento e restauro forestale” – Regime 2;
- n. 20 “Coltivazione di colture perenni e non perenni” – Regime 2;
- n. 21 “Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento” – Regime 2;
- n. 27 “Ripristino ambientale delle zone umide” – Regime 2;
- n. 31 “Irrigazione” – Regime 2;
Strumenti fondazione IFEL
Sulla pagina dedicata del sito IFEL sono presenti, oltre ad un dossier di supporto per l’applicazione del principio DNSH, 2 allegati e 4 quaderni operativi:
All. 1 – Facsimile di “Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH” da inserire nella Relazione di sostenibilità dell’opera del progetto di fattibilità tecnico economica;
All. 2 – Indicazioni di supporto per l’analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento dei progetti PNRR;
QO 1 – Edilizia e cantieristica;
QO 2 – Impianti;
QO 3 – Strade, trasporti e mobilità sostenibile;
QO 4 – Raccolta rifiuti, trattamento acque reflue e pozzi di assorbimento del carbonio.
Recentemente è stato aggiunto anche uno strumento di supporto alla compilazione della checklist DNSH n. 2 (checklist assistita).
FAQ Italia Domani
Sul sito Italia Domani sono pubblicate delle FAQ relative a quesiti applicativi frequenti (ad es. ammissibilità dei sistemi ibridi caldaie a gas-pompe di calore e delle spese per la manutenzione delle caldaie a gas) e ad alcune novità introdotte dagli aggiornamenti della Guida Operativa (ad es. sulla metodologia per la verifica climatica e sul rapporto tra CAM e DNSH).
Tra le fonti maggiormente rilevanti in ambito europeo si segnalano, oltre ai Regolamenti, anche le Comunicazioni della Commissione europea recanti orientamenti ed indicazioni interpretative degli atti europei in materia:
Reg. UE 2017/1369 – Quadro etichettatura energetica
Dir. UE 2018/2001 – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cd. RED II)
Reg. UE 2019/2088 – Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Reg. UE 2020/852 – Istituzione quadro investimenti sostenibili – cd. Reg. “tassonomia”
Reg. UE 2021/2139 – Integrazione reg. tassonomia – criteri vaglio tecnico (aggiornato 08.01.2025)
Reg. UE 2021/2178 – Integrazione reg. tassonomia – informazioni attività ecosostenibili
Reg. UE 2023/2486 – Integrazione reg. tassonomia – criteri vaglio tecnico
Com. CE C/2023/111 – Orientamenti tecnici applicazione DNSH a norma del Regolamento RRF (comunicazione che sostituisce, con alcuni aggiornamenti, la precedente C/2021/58)
Com. CE 2023, C-211 – Interpretazione Reg. 202/852 e 2019/2088
Com. CE 2023, C-267 – Interpretazione Reg. 2021/2139 criteri vaglio tecnico
Com. CE 2023, C-305 – Interpretazione Reg. 2021/2178 informazioni attività ecosostenibili
Dir. UE 2024/1275 – Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
Reg. UE 2024/1781 – Requisiti progettazione ecosostenibile (nuovo regolamento ecodesign)