Guida operativa e documentazione principio DNSH – Investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale

Data:
10 Gennaio 2023

Con riferimento alla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato , recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)“, si pubblica la documentazione richiesta ai beneficiari dei finanziamenti dell’Investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale (finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) per soddisfare il rispetto del DNSH.


Allegati:

Nota prot. 33477 del 19 ottobre 2022 – Trasmissione documentazione

Allegato A – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo (cd. DNSH)

Allegato B – Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Allegato B – Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Allegato B – Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari

Allegato B – Scheda 19 – Imboschimento e restauro forestale

Allegato B – Scheda 20 – Coltivazione di colture perenni e non perenni

Allegato B – Scheda 27 – Ripristino ambientale delle zone umide

Allegato C – Checklist 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Allegato C – Checklist 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Allegato C – Checklist 12 – Produzione elettricità da pannelli solari

Allegato C – Checklist 19 – Imboschimento e restauro forestale

Allegato C – Checklist 20 – Coltivazione di colture perenni e non perenni

Allegato C – Checklist 27 – Ripristino ambientale delle zone umide

Allegato D – Sintesi adempimenti

Ultimo aggiornamento: 10-01-2023

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.